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Procreazione Assistita

Procreazione Assistita

“Artifici medico chirurgici finalizzati al favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità umana qualora non vi siano altri metodi efficaci per rimuovere le cause di sterilità o di infertilità”.
Così la legge italiana definisce la procreazione assistita. Una definizione che non rende l’idea di ciò che sta dietro la decisione di una coppia di affrontare la fatica e l’incognita di un’avventura che si rivela spesso dolorosa o, in ogni caso, emotivamente (ed economicamente) faticosa.
La legge 40 del 2004 stabilisce i limiti d’azione della fecondazione assistita. Una legge molto controversa, che lo scorso aprile è stata modificata dalla Corte Costituzionale in due commi dell’articolo 14, considerati illegittimi.
Contraria alla legge, secondo la Corte Costituzionale, la disposizione al comma 2, che fissa a tre il numero massimo di embrioni impiantabili durante i processi di fecondazione artificiale. La Consulta ha dichiarato illegittimo anche il comma 3, perchè la legge ha omesso di precisare che il trasferimento di embrioni deve essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. Insomma, se la salute delle donne può essere messa in pericolo dall’impianto degli embrioni, non è obbligatorio effettuarlo. Ma cosa significa? La legge, nell’articolo 14, parte dal presupposto che è vietata la crioconservazione degli embrioni. Cioè, gli embrioni prodotti in sovrappiù dopo stimolazione ormonale e fecondazione, non possono essere “messi da parte” e utilizzati per un tentativo di impianto ulteriore in caso di insuccesso. Questo costituisce un problema per le donne che ad ogni fallimento di impianto sono costrette a ricominciare daccapo con le stimolazioni ormonali, trattamenti pesanti da un punto di vista fisico oltre che psicologico.  Oltretutto, finora, la legge vietava di impiantare più di tre embrioni, riducendo così le possibilità di successo per una gravidanza. Prima della modifica, inoltre, non era specificato che, preventivamente al trasferimento degli embrioni, fosse indispensabile accertare che questo non danneggiava in nessun modo la salute della donna.
Ad oggi, insomma, questa legge, come funziona?
È possibile crioconservare embrioni in soprannumero solo in casi di forza maggiore.
Possono essere impiantati, contemporaneamente, più di tre embrioni, a discrezione del medico. Prima dell’impianto, però, è obbligatorio accertare che questo non nocerà alla salute della donna.
Non è possibile ad oggi, la fecondazione eterologa ,ovvero con seme di persona diversa dal partner (pratica indispensabile in caso di totale sterilità maschile).
Infine non è possibile effettuare controlli preventivi di selezione sugli embrioni per verificare eventuali anomalie, Elemento che, secondo il legislatore, dovrebbe evitare tentativi di eugenetica, cioè di selezione della razza.
Le limitazioni introdotte dalla legge 40/2004, secondo molti medici, rendono minima la possibilità di adattare la tecnica a seconda dei casi e limitano in parte anche il successo stesso della fecondazione in vitro. Gli oppositori alla legge 40/2004 propongono dunque che siano i medici e le donne, valutata la situazione clinica e le personali considerazioni etiche, a dover e poter decidere quali tecniche adottare.
Al di là di qualsiasi analisi di tipo etico-morale, è dato di fatto, che le restrizioni della legge hanno creato in Italia un fenomeno definito “turismo procreativo”. Questo termine descrive la scelta, da parte di coppie la cui condizione medica non lascia che pochissime speranze di essere risolta in Italia, a seguito delle restrizioni introdotte, di rivolgersi ad ospedali e strutture sanitarie straniere. Una specie di emigrazione di tipo sanitario, in Paesi con legislazioni meno limitative riguardo alla fecondazione artificiale.